Tutto quello che c’è da sapere sulle supplenze del personale scolastico: le novità e i cambiamenti.
Lo scorso 19 luglio 2023, il ministero dell’istruzione ha emanato la circolare con le indicazioni in materia di supplenze del personale docente, educativo ed Ata per l’anno scolastico in partenza.
Si resta in attesa della revisione del regolamento, nonostante l’iniziale lettura non evidenzia particolari cambiamenti rispetto agli anni precedenti.
Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle supplenze dell’intero personale che dal prossimo settembre inizierà un nuovo percorso scolastico.
Per l’anno scolastico 2023-2024, gli aspiranti possono presentare la domanda su “Istanze on line” dalle ore nove del 17 luglio alle ore quattordici del 31 luglio 2023. C’è una novità prevista nell’istanza di partecipazione: una funzionalità che può indicare l’eventuale intenzione di non richiedere il completamento dello spezzone orario. Coloro che si iscrivono possono anche annullare la domanda già inoltrata e farne un’altra, e anche dopo la chiusura dell’area, è attiva una nuova funzione “ritiro della domanda”, non revocabile.
Le istanze presenti sulla piattaforma sono due: la prima riguarda i contratti a tempo determinato finalizzati all’assunzione in ruolo su sostegno da Gps (graduatorie provinciali supplenze), e la seconda permette di concorrere all’attribuzione di una supplenza da Gae (graduatorie ad esaurimento) o Gps per la copertura di posti vacanti e disponibili da assegnare fino al 31 agosto e di quelli sino al termine delle attività didattiche per posti non vacanti ma di fatto disponibili, con contratto al 30 giugno. Si possono indicare fino a 150 preferenze tra scuole, comuni, distretti.
In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, il dirigente scolastico può assegnare una supplenza da Mad (messa a disposizione) purché l’aspirante non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia. In alternativa, le scuole possono procedere anche con un “interpello” pubblicando specifici avvisi sul proprio sito istituzionale finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione o, in subordine, del titolo di studio.
Nella scuola secondaria le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, si possono attribuire ai docenti in servizio nella scuola forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento. Priorità al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario, successivamente al personale con contratto ad orario completo, prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato, fino al limite di 24 ore settimanali. In subordine, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.